Una vasta area di Torino, che sovrasta il passante ferroviario da largo Orbassano a corso Vittorio Emanuele, risulta pavimentata con granito, che presenta un valore di radioattività ben superiore a quello rilevabile in altri graniti comunemente in commercio.
I valori di radioattività, riscontrati con un contatore Geiger, superano pressoché costantemente di almeno quattro volte il livello atteso di circa 0,10 µSv/h, in alcuni punti raggiungono e superano il valore di 0,60 µSv/h con una punta di 1,48 µSv/h.
Valori superiori a 0,60 µSv/h rivelano la presenza di una fonte radioattiva.
Alcune misurazioni sono state fatte anche con un contatore a scintillazione che, affiancato al Geiger, ha dato risultati sostanzialmente identici.
Per esempio, se venisse realizzata una centrale nucleare a Torino, la dose aggiuntiva di radiazioni per la popolazione circostante dovrebbe essere contenuta entro il limite di 1 mSv/anno in più rispetto alla radiazione naturale, che a Torino è pari a 0,86 mSv/anno, pertanto il limite di legge dovrebbe essere di 1 mSv/anno oltre al fondo naturale di 0,86 mSv/anno e cioè 1,86 mSv/anno pari a 0,21 µSv/h.
Anche applicando discutibili fattori correttivi, che consistono nel dividere la potenziale esposizione annua per le ore effettivamente trascorse nei paraggi del granito radioattivo, il livello di esposizione calcolabile non è indifferente ed è sicuramente superiore al valore, previsto dalla legge, più basso ragionevolmente ottenibile, sia pur tenendo conto dei fattori economici e sociali, perché non vi era alcun impedimento all’utilizzo di granito radiologicamente inerte, così come quello utilizzato, ad esempio, nei pressi della Procura della Repubblica o all’interno della stazione ferroviaria di Porta Nuova.
Si potrebbe obiettare che trattandosi di un’area di transito è probabile che l’esposizione a rischio, una volta calcolata, rientri nei limiti o sia borderline; questo ragionamento, però, non tiene conto del fatto che anche bambini e donne gravide possono subire, senza essere stati informati, gli effetti delle radiazioni ionizzanti ad un livello superiore a quello ottenibile con un minimo di attenzione nell’acquisto dei materiali per la pavimentazione.
Parimenti grave è il rischio dei lavoratori che hanno estratto, tagliato, sagomato e posizionato quel granito e che sicuramente hanno inalato polvere radioattiva ed è assai verosimile che non siano stati informati e formati sulle precauzioni da adottare, né sottoposti a controlli sanitari mirati.
Per questi motivi si richiede di verificare se siano state rispettate le direttive Euratom in tema di radiazioni ionizzanti.
Si allega un breve riassunto dei punti che, a quanto pare, non sono stati rispettati.
A disposizione per eventuali chiarimenti e per misurazioni sul posto, porgo cordiali saluti.
Dott. Roberto Topino
Specialista in Medicina del Lavoro
Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 modificato
dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187,
dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241
e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".
Capo I – CAMPO DI APPLICAZIONE. PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI.
Art. 1 Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis;
Capo III-bis
ESPOSIZIONI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI
Art. 10-bis Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:
c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
Art. 19 Obbligo di informativa.
1. Chiunque importa o produce, a fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonché sulle modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione.
Art. 61 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti.
1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato.
b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82.
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso;
Capo IX – PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE.
Sezione I – Protezione generale della popolazione.
Art. 97 Attività disciplinate. Vigilanza.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo 2, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile, per quanto di competenza.
Art. 99 Norme generali di protezione – Limitazione delle esposizioni.
1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle issate con il decreto di cui all'articolo 96, anche a seguito di contaminazione di matrici.
2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.
Art. 106 Esposizione della popolazione nel suo insieme
1. L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto superiore di sanità, anche sulla base dei dati forniti dagli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, effettua la stima dei diversi contributi all'esposizione della popolazione derivanti dalle attività disciplinate dal presente decreto, dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità, anche ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
Il D.Lgs. 241/2000 prescrive l’obbligo di classificare gli ambienti di lavoro sottoposti a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate.
E’ classificata zona controllata ogni area di lavoro ove sussiste per i lavoratori ivi operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori:
– 6 mSv/anno per esposizione globale o di equivalente di dose efficace;
– 45 mSv/anno per il cristallino;
– 150 mSv/anno per la pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.
E' classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro, che non debba essere classificata zona
controllata, ove sussiste per i lavoratori ivi operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori:
– 1 mSv/anno per esposizione globale o di equivalente di dose efficace;
– 15 mSv/anno per il cristallino;
– 50 mSv/anno per la pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.