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Referendum

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Istituzione del Referendum popolare sugli Organismi Geneticamente Modificati  (OGM) 

Risulta sempre più evidente che sollecitazioni, di Stati e società multinazionali, favorevoli alla produzione di OGM, estranee agli interessi dei cittadini comunitari, sono in grado, molto spesso, di condizionare con efficacia e tempestività le scelte della Comunità Europea ad ogni livello, in particolare per quel che riguarda la produzione agricola, convenzionale e biologica, che la stragrande maggioranza dei medesimi cittadini vuole mantenere integra, ossia non inquinata da Organismi Geneticamente Modificati (OGM), pericolosi per la salute umana, animale e per l’ambiente.   Un evento del genere deriva dal fatto che questi Stati, che a torto o a ragione hanno introdotto sul proprio territorio la coltivazione degli OGM, non sono più in grado di produrre vegetali privi di OGM, stante l’inquinamento irreversibile che gli stessi organismi, una volta introdotti nell’ambiente,  provocano di tutte le aree agricole.Di questo inquinamento irreversibile ci dà notizia la Direttiva 2001/18/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente degli OGM, che al 4° considerando così dichiara: “ gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili.In concreto, ciò significa che gli Stati, produttori  degli OGM, debbono inquinare con gli OGM stessi tutto il mondo per non restare fuori dai mercati e dai Paesi che rifiutano gli OGM.Ma ciò significa anche che, inquinato irreversibilmente l’ambiente con gli OGM, il produttore agricolo sarebbe per sempre privato del diritto millenario di coltivare vegetali convenzionali (privi, cioè, di OGM) e, dunque, della libertà di produrli.  Tanto premesso, in presenza di comportamenti incerti, e a volte contraddittori, del legislatore comunitario e nazionale, nel disciplinare la materia, e del pericolo che scelte improvvide possano distruggere definitivamente ed irreversibilmente l’ambiente e la qualità della nostra produzione agricola, convenzionale e biologica, di sicura eccellenza a livello mondiale, appare questo il momento per chiamare a decidere, in merito, l’intera collettività nazionale, alla quale appartiene la sovranità di cui all’art. 1 della Costituzione e il diritto-dovere di scegliere, in prima persona, cosa coltivare e cosa mangiare per gli anni futuri, tanto più che è la stessa Direttiva comunitaria 2001/18/CE, sopra indicata, a prevedere la consultazione del pubblico prima di introdurre gli OGM in agricoltura e nell’ambiente (10° considerando e artt. 9 e 32 della Direttiva 2001/18/CE).Anche il protocollo di Cartagena, entrato nel nostro ordinamento con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, impone una rigida valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione, alla manipolazione ed ai movimenti transfrontalieri degli OGM. L’art. 23, comma 2, di tale legge (n. 27/04) più specificamente prevede che:Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e regolamenti, consultano il pubblico nel momento dell’adozione di decisioni relative agli organismi viventi modificati che permettono …”.Tale protocollo, inoltre, risulta “comunitarizzato” dall’art. 32 della stessa Direttiva 2001/18/CE.Pertanto é “comunitariamente” obbligatorio il previo interpello dei cittadini.Né varrebbe eccepire la tassatività delle ipotesi referendarie di cui all’art. 75 della Costituzione, giacché questa disposizione disciplina il referendum abrogativo, non quello consultivo, come è il caso qui considerato.  Ove si prospettassero vincoli comunitari ineludibili che permettono la produzione degli OGM, è opportuno far rilevare che è proprio la normativa comunitaria citata a pretendere l’interpello generalizzato del pubblico prima di introdurre gli OGM nell’ambiente e che, comunque, l’eventuale obbligo comunitario, nella materia, prevale sul limite costituzionale interno solo quando non tocca principi e diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione (come il diritto alla salute, art. 32 Cost., e il diritto all’integrità dell’ambiente, art. 9 Cost.), intangibili, in quanto tali, anche ad opera di prescrizioni comunitarie.Peraltro, l’esito di un referendum consultivo assume valore essenzialmente politico, che il legislatore, comunitario e nazionale, non potrà in ogni caso ignorare.In ragione di tutto ciò, prima di stabilire con disposizioni vincolanti l’introduzione e la coltivazione degli OGM sul territorio nazionale o su parte di esso, con il rischio fondato di inquinare con gli OGM, irreversibilmente, tutte le aree agricole, si ritiene opportuno sollecitare il parere dell’intero corpo elettorale, tramite referendum consultivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 9 e 32 della Direttiva 2001/18/CE e dagli artt. 12, 26 e all.VIII, del d.lvo 224 del 2003, e succ. mod., che ha attuato la Direttiva 2001/18/CE in questione.In particolare, ai sensi dell’art. 71 della Costituzione, i sottoscritti cittadini italiani avanzano la proposta di legge per l’Istituzione del Referendum popolare sugli Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

 PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Istituzione del Referendum popolare sugli Organismi Geneticamente Modificati 

 (OGM)  

Articolo 1 (Referendum popolare) In applicazione ed attuazione di quanto disposto dalla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio CE e dalla legge 15 gennaio 2004, n. 27, di ratifica ed esecuzione del protocollo di Cartagena, richiamato dall’art. 32 della Direttiva 2001/18/CE, che prevedono la consultazione del pubblico, prima di introdurre gli OGM (organismi geneticamente modificati) sul territorio nazionale,  nell’ambiente, in agricoltura e nell’alimentazione umana ed  animale,  il corpo elettorale deve essere interpellato, tramite referendum consultivo nazionale indetto dal Governo, con le modalità previste dalla legge sul referendum abrogativo in quanto applicabili, da tenersi in un giorno scelto dallo stesso Governo. Il parere sarà quello espresso dalla maggioranza dei votanti.Il quesito referendario sarà: “volete che gli organismi geneticamente modificati, detti OGM, sotto ogni forma o derivato, siano introdotti nell’ambiente, nell’alimentazione umana ed animale, coltivati, prodotti, in Italia, si o no ?”.L’informazione del pubblico sull’argomento, nei due mesi precedenti la consultazione, deve essere fornita dai mezzi radiotelevisivi pubblici e privati secondo le regole previste per le consultazioni elettorali generali, provvedendo, in ogni caso, a che gli spazi informativi, riservati ai favorevoli e ai contrari all’introduzione degli OGM sul territorio, siano ripartiti in forma paritaria